Beni Paesaggistici
La prima legge organica a livello nazionale inerente la protezione delle bellezze naturali è la L.1497 del 1939 - Norme sulla protezione delle Bellezze Naturali - sulla cui disciplina si sono innestate successivamente le disposizioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che hanno attribuito alle Regioni la delega delle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene alla loro individuazione e alla loro tutela. La legge 1497/39 si basa su di una concezione essenzialmente estetica dell'oggetto paesaggistico e riguarda singoli beni o bellezze d'insieme.
Essa si caratterizzava nell'individuare alcune categorie di Bellezze Naturali, in particolare:
bellezze individue - cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o geologica / ville parchi, che si distinguono per la non comune bellezza;
bellezze d'insieme - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale / le bellezze panoramiche,
e sull'imposizione del vincolo che ha come corollario la catagolazione ed il censimento dei beni e del territorio. Si è trattato di una legislazione di grande portata innovativa per l'epoca, ma caratterizzata per un approccio essenzialmente statico e per la tendenza a delineare un concetto di bellezza naturale di tipo estetizzante.
L'oggetto della tutela è infatti essenzialmente il " bello di natura" allo stesso modo in cui l'oggetto della tutela della L. 1089/39 è essenzialmente il "bello d'arte".
Quindi l'oggetto tutelato doveva conservare la bellezza naturale quale bene da proteggere e preservare.
La L. 1497/39 parlava anche di pianificazione paesaggistica e, all'art. 5, demandava al Ministero per l'Educazione Nazionale la facoltà di disporre un piano territoriale Paesistico per le "cose immobili e le bellezze panoramiche": si trattava tuttavia di piani aventi essenzialmente funzione conservativa.
Anche a fronte dei ritardi nell'adozione dei Piani Paesaggistici si promulga nel 1985 una legge innovativa, la c.d. Legge Galasso ( L.431/85) che sarà recepita prima dal Testo Unico n.490/99 poi dal vigente Codice Urbani (D.Lgs 42/2004).
La Legge Galasso, mantenendo inalterata la disciplina delle Bellezza Naturali della L.1497/1939, opera su due fronti:
- introduce aree tutelate ex lege dettagliatamente elencate dall'art. 1 (ora recepite all'art. 142 del Codice);
- demanda alle Regioni, competenti nella materia a seguito della delega delle funzioni operate dallo Stato, la redazione dei Piani Paesaggistici.
Nel Maggio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. n.42 recante il titolo " Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (c.d. Codice Urbani). Si è quindi fuori dalla tematica dei testi Unici perchè si tratta di un codice, di un testo normativo che, anche quando riproduce fedelmente il disposto di un precedente testo normativo (quale il previgente T.U. 490/99 ), determina, proprio per la sua natura, un effetto innovativo della fonte.
Tra i principi generali una importante novità rappresentata dal Codice è costituita dalla introduzione della nozione di patrimonio culturale, quale più ampio genere nel quale devono essere ricondotti i beni culturali ed i beni paesaggistici ( art. 2 c.1).
La riconduzione delle due categorie di Beni nella comune nozione di Patrimonio Culturale ha il suo presupposto nel riconoscimento delle affinità tra le due specie assoggettate dai principi generali di cui alla prima parte del Codice stesso. Il Codice inoltre recepisce nella propria disciplina i concetti di Paesaggio così come individuati nella Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze nell'anno 2000. La Convenzione, che è stata elaborata in sede di Consiglio d'Europa dal 1994 al 2000, costituisce una grande innovazione rispetto agli altri documenti che si occupano di paesaggio e di patrimonio culturale e naturale e che vedono nel paesaggio un bene: non fa distinzione fra i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, i paesaggi di vita quotidiana e i paesaggi degradati. L'identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano elementi fondamentali della qualità dei luoghi dell'abitare e sono direttamente correlati con la qualità della vita delle popolazioni.
La perdita di qualità degli ambienti è in molti casi associata alla perdita di identità dei luoghi e del senso di appartenenza della popolazione agli stessi. Nella Convenzione si auspica il superamento delle politiche orientate soprattutto alla salvaguardia dei paesaggi eccellenti e spesso finalizzate principalmente ad una tutela conservativa degli stessi, nella consapevolezza che, in realtà, tutto il territorio, è anche paesaggio.
I beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in:
- beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" (art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone archeologiche), parchi e foreste. Ai sensi dell'art. 142 le aree tutelate per legge sono:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.
Le Regioni, cui è trasferita la competenza in materia di pianificazione paesaggistica, hanno il compito di sottoporre a specifica normativa d'uso e valorizzazione il territorio tutelato, attraverso la realizzazione dei Piani Territoriali Paesistici Regionali (le cui previsioni sono recepite nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP ) e nei Piani comunali), che hanno la finalità di salvaguardare i valori paesaggistici e ambientali, presenti nelle loro realtà territoriali.
Ai sensi dell'art.46 della L.R. n°31/02 è stato stipulato nell'anno 2003 un Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali la Regione Emilia Romagna e le Associazione della Autonomie locali finalizzato alla puntuale definizione di alcuni criteri, in particolare:
- criteri e modalità per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici;
- criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
L'Accordo è finalizzato a realizzare una forma di collaborazione istituzionale che impegna le parti a garantire la corretta gestione della tutela del territorio, la valutazione consapevole delle trasformazioni e la salvaguardia dei valori storici, culturali naturalistici e paesaggistici attraverso il riconoscimento di un quadro di riferimento strumentale e normativo che sia unico e condiviso, che conduca al miglioramento della qualità paesaggistica, alla riqualificazione ambientale del territorio e al rafforzamento delle identità dei luoghi.
La procedura di autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. L'art. 146 stabilisce che "I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico... non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comuni) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato e deve contenere la Relazione Paesaggistica redatta secondo i criteri del D.P.C.M. 12/12/2005. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ed è valida per un periodo di cinque anni. Nella Regione Emilia Romagna l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal Comune dopo avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente secondo le procedure indicate nel medesimo art. 146. Con il recente D.P.R.n.139/2010 è stato infine emanato il Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, specificamente indicati nell'Allegato 1 del medesimo D.P.R.
Per la individuazione geografica dei beni paesaggistici sopra riportati si indica il seguente percorso:
La Conferenza di Servizi è un istituto della legislazione italiana di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati mediante convocazione di apposite riunioni collegiali, i cui termini e le cui modalità procedurali sono espressamente disposti dalla normativa vigente (Legge 241/90 e s.m.i. art. 14 e seg.). Le determinazioni della Conferenza di Servizi si sostituiscono alle autorizzazioni finali ed hanno lo scopo di velocizzare la conclusione di un procedimento amministrativo, ad esclusione di concessioni edilizie, permessi di costruire e DIA . La conferenza di servizi è uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante l'apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni, a distinti titoli competenti. Qualora vi sia un motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la Conferenza dei Servizi non può chiudersi con un provvedimento conclusivo e la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
Nel territorio di competenza della Soprintendenza di Bologna l'ambito definito: Modena, Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande è inserito, dal 1997, nella Lista del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale (the World Heritage Convention) dell' UNESCO. I criteri che hanno determinato tale inclusione sono stati così esplicitati:
1997. La creazione comune di Lanfranco e Wiligelmo è un capolavoro del genio creatore umano, nel quale s'impone una nuova dialettica di rapporti tra l'architettura e la scultura nell'ambito dell'arte romanica. Il sito di Modena è una testimonianza eccezionale della tradizione culturale del XII e un esempio eminente di un complesso architettonico i cui valori religiosi e civici sono riuniti in una città cristiana del Medioevo.
Modena fu una fiorente città romana sulla quale, al decadere dell'Impero, ebbero forti influenze la Chiesa e la nobile famiglia dei Canossa. Tra il X e il XII secolo venne messa in opera una serie di edificazioni sulla Piazza Grande, dove vennero costruiti la residenza del vescovo, il Palazzo Comunale, una serie di abitazioni e di edifici municipali e commerciali e il Duomo che, con la sua fitta trama di riferimenti alla cultura romana, è espressione esemplare del romanico padano, frutto dell'attività congiunta dell'architetto Lanfranco e dello scultore Wiligelmo.
La Cattedrale con il suo ricchissimo apparato scultoreo rappresenta un nuovo linguaggio figurativo e insieme alla torre campanaria, meglio nota come Ghirlandina e a tutto il complesso della Piazza Grande è espressione concreta del nascente regime comunale e dell'innovativo ruolo centrale degli artisti, non più meri esecutori all'ombra di celebri committenti ma finalmente attivi protagonisti del panorama culturale e urbanistico dell'epoca